Risk Management – Come assicurare le merci trasportate

#RISKMANAGEMENT – N. 1

Una PMI può scegliere se coprirsi dal rischio delle merci trasportate o vendere franco fabbrica così scarica la spesa assicurativa a carico della sua clientela.
Voi cosa consigliereste al vostro cliente?

Il rischio delle merci trasportate è molto complesso ed è anche conosciuto poco, troppo poco per affrontarlo in modo consapevole. Il trasporto delle merci è regolato da un contratto, fra mittente e destinatario della merce trasportata, nel quale si stabilisce:

  • chi dei due ha il rischio sulle spalle,
  • chi dei due deve organizzare il trasporto,
  • chi deve pagare il servizio del trasporto,
  • chi deve pagare l’assicurazione sul trasporto.

Tutte queste regole sono identificate con sigle internazionali, uguale in ogni Paese. Tutte le sigle previste per le varie combinazioni di accordo sono raccolte in un prontuario nel quale le sigle stesse sono chiamate INCOTERMS.

Chi deve assicurare le merci trasportate?

Il problema di chi debba assicurare le merci durante il trasporto non è così semplice come si crede. Per capirlo occorre partire dal paragone con una vendita di merce presso un negozio di città, un esercizio commerciale al dettaglio. In quel caso nessuno si è mai posto il problema di capire da quale momento la merce non appartiene più al venditore ma all’acquirente, in quanto quest’ultimo sceglie, paga alla cassa ed esce dal negozio con la sua merce confezionata in un imballaggio portatile. Ma anche lì esiste un momento preciso in cui la merce passa dalla proprietà del venditore a quella del cliente: è il momento in cui la merce viene pagata alla cassa.

Nel caso della PMI le cose sono molto più complicate. Ci sono accordi commerciali fra le parti che prevedono un pagamento della merce a ricevimento della fattura, oppure con dilazione a 30, 60, 90 giorni (qualche volta anche di più) dalla fine mese della data fattura. In questo caso, però, nessuno può affermare che la merce non è di proprietà dell’acquirente fino a quando non l’ha pagata.

Pertanto occorre stabilire, nel contratto di vendita, il momento del passaggio di proprietà, che può avvenire:

  • alla partenza dallo stabilimento mittente (FRANCO FABBRICA),
  • alla consegna della merce al magazzino portuale, ad esempio del porto di Genova, per l’imbarco su nave per la copertura della tratta marittima (FRANCO PORTO DI GENOVA),
  • alla consegna alla sede del destinatario (FRANCO DESTINAZIONE).

Per capire a cosa serva questo accordo, è necessario precisare che il momento del passaggio di proprietà segna la suddivisione fra il periodo nel quale, se la merce si danneggia, il rischio è del mittente e quello in cui il rischio è del destinatario.

Solitamente è opportuno assicurarsi per la tratta di viaggio nella quale la merce è di nostra proprietà. Supponendo che la merce parta da Pavia e sia destinata a Cagliari e che la vendita sia FRANCO PORTO GENOVA, il mittente deve assicurare la merce fino alla consegna ai magazzini portuali di Genova, mentre il destinatario la deve assicurare dall’imbarco al porto di Genova fino alla consegna a destinazione.

La normativa internazionale, dà piena libertà alle Parti di decidere come ripartire oneri e benefici. Infatti, se la merce viaggia a rischio del destinatario, a partire dall’imbarco al porto di Genova, non è detto che il trasporto, da quel momento in avanti, debba essere a carico del destinatario.

Come detto sopra, i ruoli sono quattro:

  1. assumersi il rischio della merce viaggiante,
  2. organizzare il trasporto,
  3. pagare il trasporto,
  4. pagare l’assicurazione sul trasporto.

Nella grande maggioranza dei casi, chi è proprietario delle merci si fa carico del costo del trasporto e del costo dell’assicurazione.

Va anche detto che, col fatto che esistono le coperture assicurative della RC Vettoriale, che i trasportatori fanno per la loro responsabilità sulle merci che trasportano, sono molti coloro che credono che così il problema della assicurazione delle merci in viaggio sia risolto, ma si sbagliano di grosso. Per non appesantire una trattazione già di per sé complessa, rimandiamo ad altra occasione la trattazione della RC Vettoriale e dei suoi limiti in senso lato.

Merci trasportate vendute Franco Fabbrica, il danno è sempre dell’acquirente?

Nella realtà quotidiana, sono pochi quelli che stipulano la polizza trasporti nel proprio interesse, nella formula che è nota col nome di Contraenza Industriale, e fra questi pochi, quasi tutti tendono ad assicurare la merce in uscita ma non quella in entrata, dimostrando con ciò di presumere che della sicurezza delle merci trasportate se ne occupi, di volta in volta, il mittente (fornitore).

Tuttavia vogliamo ricordare che l’impresa che vende tutto con la formula FRANCO FABBRICA non ha l’incombenza di garantire la sicurezza delle merci trasportate.

Vediamo adesso alcune situazioni che possono presentarsi in merito alla vendita Franco Fabbrica e alla conseguente necessità di assicurare le merci trasportate nel proprio interesse, anche quando, in teoria, sembriamo esenti da rischi.

CASO N.1

I clienti hanno un peso notevolmente superiore rispetto all’azienda fornitrice che, quindi, non è libera di scegliere la formula Franco Fabbrica.

In questo caso il nostro imprenditore deve farsi andar bene le formule scelte da chi conta di più e quindi deve tutelarsi rispetto al rischio delle merci trasportate.

CASO N. 2

Ipotizziamo che la ditta B ordini la merce alla ditta A e chieda di spedirgliela con mezzi che specifica. Se, per qualsiasi ragione, la merce non dovesse arrivare, il cliente B non pagherebbe la merce ad A, quindi il danno sarebbe di quest’ultimo, indipendentemente dagli accordi commerciali presi a priori, inclusa la formula Franco Fabbrica.

Solo nel caso in cui A dichiara a tutti i propri clienti che ogni e qualsiasi spedizione di merce sarà fatta con la formula Franco Fabbrica e tutti i clienti accettano, A non corre rischi durante il trasporto delle merci vendute.

CASO N. 3

Ipotizziamo che A acquisti da fornitori che sono contrari ad assicurare le merci che inviano e che hanno il potere contrattuale per imporre ad A di accettare la vendita con la formula Franco Fabbrica.

In questo caso le merci viaggiano a rischio dell’acquirente che, quindi, dovrebbe provvedere ad assicurarle.

Conclusioni

In conclusione, anche se è vero che, quando la merce viaggia con la formula Franco Fabbrica, il rischio è tecnicamente a carico del compratore, le consuetudini ci inducono a considerare questa norma con il beneficio di inventario; infatti, sebbene il mondo dei trasporti sia governato da regole scritte, forse più di ogni altro ambito, quasi sempre vale ciò che sostiene il soggetto che è più forte sul piano economico-commerciale.

Inoltre vale un principio di carattere generale, che è bene tenere presente: delegare ad un terzo l’onere di stipulare polizze per nostro conto, attribuendogli la titolarità del rischio delle merci trasportate, può esporci a rischio di una pratica tutta italiana, la “cresta” sul costo effettivamente sostenuto dal terzo per assicurare le merci per nostro conto; questo perché, nel ribaltarci il costo della copertura assicurativa, lo può integrare ad altri costi che può legittimamente imputarci e quindi può agevolmente mascherarne la reale entità.

In definitiva, consigliare al cliente di non assicurarsi si può, ma ad una condizione irrinunciabile: che chi dispensa questi consigli, sia molto competente nella normativa internazionale sul trasporto merce e che conosca perfettamente le applicazioni assicurative. In presenza di qualsiasi dubbio, è sempre meglio che il cliente si assicuri.

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Informazioni su Clemente Fargion

In un mercato in cui la fame di guadagni prevarica la professionalità, ho sempre cercato di riscoprire e valorizzare il lato accademico della scienza del rischio. Dopo una laurea in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Milano e un master in Ingegneria delle Assicurazioni presso SNAM, mi sono specializzato in Risk Management con specializzazione per macro- settore merceologico. Sono anche un formatore professionale in materia Assicurativa per ACB e Assinform. Dal 2011 scrivo su Assinews e sono autore di manuali editi da Assinform su Risk Management, Danno Ambientale, Mondo dei Trasporti, Cyber Risk , La Patrimonialità della Lesione Personale.
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2 commenti

  1. Ottima pillola formativa! Molto chiara. Complimenti

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