Il giorno in cui il figlio di un mio cliente ebbe un incidente con la moto e lui e il suo amico finirono in ospedale capii che non avevo svolto bene il mio lavoro di assicuratore perché al padre non avevo mai parlato della polizza di Responsabilità Civile, la cosiddetta ‘polizza del capofamiglia’ o, come la chiamano dalle mie parti, la ‘polizza del cane’.
Se lo avessi fatto, gli avrei raccontato che è la sola forma di copertura che interviene quando un figlio minorenne provoca un incidente stradale e è alla guida di un mezzo per cui non è abilitato, oppure ha a bordo un passeggero non permesso dal codice della strada.
Gli avrei raccontato quanto sia importante investire meno di 100 euro all’anno per proteggere la famiglia dal rischio, non improbabile, di doversi far carico di una spesa molto maggiore, che potrebbe mettere in seria difficoltà la famiglia.
Sappiamo tutti che un minorenne non può trasportare passeggeri sulla moto, neanche quando la moto è omologata per due persone (Codice della Strada – Art. 170 -Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote).
Quello che forse non tutti sappiamo è che non si rischia solo la multa, ma anche, e soprattutto, di dover provvedere con mezzi propri all’indennizzo di eventuali danni causati da un minore in sella ad una moto con passeggero a bordo.
Perché? Perché, in caso di trasporto non conforme al codice della strada, la polizza della moto, la RCA (Responsabilità Civile Auto), non copre i danni.
Per il codice civile però i genitori sono responsabili dei danni causati dai figli minorenni e quindi, anche dei danni causati con un incidente stradale, quando non sono coperti dalla RCA.
Stipulare una polizza di Responsabilità Civile per i fatti della vita privata propria e delle persone conviventi (anche se maggiorenni) e dei figli minorenni (anche se non conviventi), permette di delegare alla Compagnia di Assicurazioni la parte economica del danno.
Tra i casi indennizzabili previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i fatti della vita privata sono inclusi anche i danni causati da un figlio minorenne quando viola il codice della strada per mancanza di patente adeguata (es. figlio minorenne alla guida di un autoveicolo senza patente) oppure perché trasporta un passeggero anche se non dovrebbe.
La RC capofamiglia copre i danni causati in bicicletta da un figlio maggiore convivente ?
Grazie e buon lavoro
Buongiorno Flavio,
la RC capofamiglia copre i danni causati da tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare (in generale fa fede lo stato di famiglia). L’andare in bicicletta è una delle attività che rientrano nella copertura della RC, sempre che non si tratti di attività sportiva praticata a livello professionistico o comunque remunerata.
Se il figlio minorenne è chiamato a risarcire un danno, è sufficiente RC capo famiglia del padre anche se dallo stato di famiglia non risulta convivente? Inoltre, l’assicurazione del padre può rivalersi sulla madre chiedendole di risarcire di tasca propria il 50% della spesa totale? Grazie
Nel caso di minori non conviventi con il genitore assicurato con RC del capofamiglia, la polizza copre l’intero danno e la compagnia non può rivalersi sull’altro genitore, chiedendogli di risarcire di tasca propria il 50% del danno.
SE NELLA POLIZZA RC DEL PADRE (DIVORZIATO) E’ INDICATO “SINGLE” LA POLIZZA COPRE ANCHE I DANNI PROVOCATI DAI FIGLI CHE SI TROVANO SULLO STATO DI FAMIGLIA DELLA MADRE? (I FIGLI SONO IN AFFIDAMENTO AL 50% AD ENTRAMBI)
Buongiorno Matteo,
la polizza RC del genitore divorziato copre anche i figli conviventi con l’altro genitore, ossia nello stato di famiglia dell’altro genitore, quando si tratta di figli minorenni. La invito comunque a leggere con attenzione le condizioni della polizza RC Vita Privata che ha sottoscritto o che le hanno proposto. In caso di sinistro fa fede ciò che è scritto lì.