La trasformazione del contratto assicurativo: minaccia o opportunità?

Se abbiamo sottoscritto una polizza assicurativa sulla vita, ci può capitare che il nostro consulente o la nostra compagnia ci propongano la trasformazione del contratto assicurativo in vigore in un nuovo contratto.

Solitamente questo può avvenire in 2 modi:

  • attraverso la sottoscrizione di un’appendice contrattuale;
  • più frequentemente, mediante il riscatto del contratto esistente e la sottoscrizione di uno nuovo contratto.

Quello che dobbiamo chiederci è perché un terzo soggetto, che in precedenza ci ha fatto sottoscrivere un contratto, ora ci offre questa “opportunità”?

E, cosa più importante, siamo davvero sicuri che la trasformazione del contratto assicurativo rappresenti sempre un vantaggio per il contraente?

L’operazione di trasformazione del contratto assicurativo

Quando ci viene proposto di rivedere il contratto assicurativo di una polizza vita, siamo di fronte ad una potenziale “operazione di trasformazione del contratto assicurativo”. La normativa di tale fattispecie di operazione è stata recentemente rivista da parte dell’Ivass, e oggi trova spazio all’interno dell’art. 19 del Reg.41 del 2 agosto 2018.

È fondamentale sottolineare che tale norma costituisce un vero e proprio presidio a tutela del contraente, affinché quest’ultimo possa addivenire, nel modo più informato e consapevole possibile, alla decisione di sottoscrivere un nuovo contratto, previa operazione di trasformazione.

All’interno del predetto articolo, al comma 1, l’istituto di vigilanza ci fornisce una chiara disamina dell’operazione in oggetto:

1. In ogni operazione comunque denominata che comporta la sostituzione delle garanzie e delle condizioni di un contratto esistente, attuata anche mediante la predisposizione di appendici contrattuali, ovvero nel caso in cui le circostanze o le modalità dell’operazione inducono a ritenere configurabile l’ipotesi della trasformazione del contratto, l’impresa fornisce al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni preesistenti con le nuove garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare, le garanzie e gli eventuali benefici, anche fiscali, a cui rinuncia a seguito dell’operazione.

Con questa nuova codifica dell’operazione di trasformazione, l’autorità di vigilanza pone l’accento non più soltanto su una modifica “delle prestazioni maturate sul precedente contratto” (come previsto dall’abrogato art.19 del Reg. 35/2010) – tipicamente quindi una prestazione in caso di morte, o in caso di vita nei prodotti con durata, bensì su un operazione che comporti una “sostituzione delle garanzie e delle condizioni di un contratto esistente.”

Quando questo avviene, è fondamentale che il contraente conosca a fondo la tipologia di operazione che sta intraprendendo; in altri termini, deve essere perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche (prestazioni, maggiorazioni, esclusioni e limitazioni, costi, opzioni, rendimenti minimi garantiti, penalità in caso di riscatto anticipato) di entrambi i prodotti, di quello già in suo possesso e di quello che gli viene proposto, in modo da poterli correttamente confrontare e poterne valutare l’effettiva convenienza.

Proprio allo scopo di evitare che il contraente possa prendere una decisione poco informata, con la nuova formulazione, l’Ivass all’interno del 2° comma, ha deciso di introdurre una sorta di “periodo di riflessione” tra il momento della consegna dell’informativa da consegnare al contraente ( di cui al comma 2), e la sottoscrizione del nuovo contratto.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, sette giorni prima dell’eventuale trasformazione del contratto, l’impresa consegna al contraente:
a)  l’informativa standardizzata di cui all’allegato 7;
b)  il set informativo riferibile alle nuove garanzie e condizioni.

L’informativa di cui alla lettera a) è proprio il “documento di confronto”, ossia un documento a sezioni contrapposte che illustri, secondo le linee guida previste dall’autorità di vigilanza, le caratteristiche e le differenze dei due prodotti oggetto di trasformazione.

Del resto il concetto di “good time before” era già stato espresso dalla Direttiva (UE) 2016/97, meglio nota come direttiva “IDD”, e recepita in Italia il 1° ottobre 2018, sorta con l’obiettivo di assicurare ai consumatori di prodotti assicurativi lo stesso livello di tutela, indipendentemente dal canale di distribuzione adottato. Tale lasso di tempo serve pertanto al cliente per prendere una decisione “consapevole”, una decisione calibrata sui prori bisogni.

Considerazioni finali

In conclusione, prima di sottoscrivere un nuovo prodotto assicurativo mediante variazione o riscatto di un contratto già in nostro possesso, occorre valutare a fondo tutte le caratteristiche, vincoli, costi/benefici di entrambi i prodotti, prendendoci il giusto tempo per giungere ad una decisione “informata” e consapevole, una decisione che sia pienamente coerente con i nostri bisogni ed le nostre esigenze assicurative.


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Informazioni su Francesco Sottile

Siciliano, da sempre appassionato del mondo del calcio e, da qualche anno, di quello assicurativo. Ho iniziato la mia esperienza professionale all’interno di un broker occupandomi di coperture legate al mondo dello sport e dell’intrattenimento, per proseguire poi con quelle proprie dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il mio percorso mi ha portato poi a lavorare nel Gruppo Generali all’interno dell’area di “Product Compliance”, che mi ha fatto amare tutto quello che di normativo ruota attorno al mondo assicurativo. La partecipazione ai tanti tavoli di lavoro Ania e Ivass mi ha aperto un mondo. Oggi lavoro come consulente e mi piacerebbe contribuire, nel mio piccolo, a far crescere la cultura assicurativa nel nostro paese e a rendere più consapevoli le persone di tutte le opportunità offerte dalle assicurazioni.
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